Il credito d’imposta per le spese di formazione nelle nuove tecnologie è prorogato anche per il 2020.
Era già attiva dal
2019 l’agevolazione del credito d’imposta per la formazione nelle nuove tecnologie
ed è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2020.
La misura, ancora
poco diffusa, è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella
formazione del personale dipendente su materie aventi ad oggetto le tecnologie
rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
L’attività formativa
agevolabile è quella prevista nelle materie indicate dal “Piano Nazionale Impresa
4.0” del D.M. 4 maggio 2018 che contiene un elenco esemplificativo ma non
esaustivo: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security,
simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di
visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e
collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o stampa
tridimensionale), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale
dei processi aziendali.
Tali attività devono
interessare uno o più degli ambiti aziendali quali vendita e marketing,
informatica e tecniche o tecnologie di produzione, che saranno poi indicati dal
legale rappresentante dell’impresa nella dichiarazione rilasciata ai sensi del
D.P.R. n.445/2000 a ciascun dipendente e attestante l’effettiva partecipazione
alle attività formative agevolabili.
L’organizzazione può
esser gestita direttamente dal personale docente interno della singola impresa
o affidata a docenti esterni, come soggetti accreditati per lo svolgimento di
attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui
l’ente ha sede legale o sede operativa, università, strutture ad esse
collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti in
possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO
9001:2000 settore EA 37 o, novità 2020, Istituti tecnici superiori.
A favorire il
ricorso a questa misura è la modifica alle disposizioni precedenti con
l’eliminazione del vincolo della stipula e del deposito dei contratti
collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
competente, adempimento considerato dalle associazioni imprenditoriali come il
principale ostacolo per l’accesso al beneficio fiscale sino ad oggi.
I destinatari delle
misure saranno i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato e apprendisti; nel caso di collaboratori legati all’impresa da
contratti diversi, vi è ugualmente la possibilità di una loro partecipazione,
pur restando irrilevanti ai fini del calcolo del beneficio fiscale.
Il credito d’imposta
si calcola sulle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31
dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno
solare) limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di
formazione.
Sono agevolabili
anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività
formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese
ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua
del dipendente.
La norma prevede una
differenziazione della misura del credito a seconda delle dimensioni
dell’impresa: 50% per quelle di dimensioni ridotte, 40% per le medie e 30% per
le grandi. Il limite massimo annuale di spesa commisurato alle stesse è,
invece, di 300.000 € per le piccole imprese e 250.000 € per quelle medie e
grandi.
Fermi restando
questi vincoli, la misura del bonus per tutte passa al 60% qualora i
destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie
dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Per quanto riguarda
gli adempimenti a carico alle organizzazioni, il decreto 4 maggio 2018 dispone:
– la necessità di
conservare una relazione che illustri modalità organizzative e contenuti delle
attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento
sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno;
l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la
corretta applicazione del beneficio;
– la revisione dei
costi da parte del soggetto incaricato della revisione legale o da un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. La certificazione
sarà, dunque, allegata al bilancio.
Le imprese non
soggette a revisione legale dei conti devono adempiere a tale obbligo
attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una
società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n.
39/2010.
Le organizzazioni
che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al
Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di consentirgli di acquisire le
informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia
della misura agevolativa.
Il beneficio fiscale
può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da
presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le
spese ammissibili, previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di
certificazione previsti.
È l’Agenzia delle
Entrate che controlla la corretta fruizione del credito. Nel caso questa
risulti indebita, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo la legge, fatte salve le eventuali responsabilità
di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.
Si specifica inoltre che, come previsto dalla circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, il credito di imposta può essere cumulato senza limitazioni con i contributi ricevuti per i Piani formativi finanziati dai Fondi inter-professionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione.
La foto è tratta dalla mostra A scena aperta, esposizione fotografica sul teatro sociale organizzata dal Consorzio Parsifal e dalla cooperativa Altri Colori.