Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore

Rendere conto “socialmente” diventa un obbligo normativo. È una delle tante novità introdotte nel Codice Del Terzo Settore.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, esaminato nel Consiglio Nazionale del Terzo settore ed approvato lo scorso 4 luglio, recante le indicazioni per l’adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019.

Definito anche come report CSR (rendiconto della corporate social responsibility), il Bilancio sociale è un documento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione di riferimento. Assicura trasparenza attraverso l’accesso alle informazioni ed evidenzia il grado di compliance raggiunto, fornendo garanzia della legittimità delle azioni svolte rispetto a norme, regolamenti, codici di condotta o linee guida etiche.

La redazione del bilancio sociale era già prevista nel d.lgs. 115/2006. Ora si introduce la previsione di una modalità rafforzata di diffusione del bilancio sociale, consistente nella pubblicazione sul sito internet istituzionale o su quello della rete associativa cui aderisce e la realizzazione – non meglio specificata  – di una valutazione di impatto sociale.
ll Decreto del 4 luglio si va a collocare in un periodo caldo per gli enti del Terzo Settore: la Riforma ha evidenziato la necessità di ridefinire gli organismi che in questo campo operano non più in base soltanto a mere dichiarazioni di principio ma cercando, per quanto possibile, di assicurare che le caratteristiche pro sociali che le contraddistinguono siano effettivamente verificabili (dall’autorità pubblica, in sede di iscrizione e mantenimento al Registro Unico del Terzo Settore, ma anche da parte degli stakeholder).

I soggetti tenuti alla redazione del Bilancio Sociale sono:

  • gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annuo;
  • tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi;
  • i gruppi di imprese sociali che devono redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
  • i Centri di Servizio per il Volontariato.

Sovente è redatto e pubblicato anche da parte di chi non è obbligato. Tuttavia, in questo caso, non vengono osservate tutte le prescrizioni inserite nelle linee guida e non si potrà indicare come “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 117/2017”, laddove segua modalità di redazione diverse.

Rivolgendosi agli stakeholder, vi si devono rinvenire informazioni utili a far loro valutare in che misura l’organizzazione considera e persegue gli obiettivi prefissati. Per questo, sono previste modalità di pubblicità molto ampie: esso deve essere depositato, per opera dell’OdV, entro il 30 giugno dell’anno successivo presso il Registro Unico del Terzo settore o, nel caso delle imprese sociali, presso il Registro delle imprese (per le imprese sociali la data di deposito potrebbe essere successiva al 30 giugno in presenza di scadenze diverse per il deposito dei bilanci di esercizio; in tal caso è consentito il deposito contestuale entro tale data anche del bilancio sociale).

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee guida.

Per la sua redazione, le Linee Guida dettano come principi da seguire:

  • la completezza (vanno identificati tutti i principali stakeholder ed inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno);
  • rilevanza (bisogna inserire senza omissioni tutte le informazioni utili alla valutazione);
  • trasparenza (vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni);
  • neutralità (le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando aspetti positivi e negativi);
  • competenza di periodo (vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento);
  • comparabilità (vanno inseriti dati che consentano confronti temporali e spaziali);
  • chiarezza (attraverso un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica);
  • veridicità e verificabilità (si fa riferimento alle fonti utilizzate);
  • attendibilità (evitando sovrastime o sottostime, senza presentare dati incerti come certi);
  • autonomia (laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza).

Per quanto attiene al contenuto minimo, il Bilancio sociale deve indicare la metodologia adottata, quindi i criteri di redazione, le informazioni generali sull’Ente, la governance (dati sugli organismi direttivi e di controllo, aspetti relativi alla partecipazione, l’identificazione degli stakeholder; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente è richiesto, inoltre, di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti), dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa) e modalità di rimborso ai volontari (in particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi a amministratori e dirigenti), informazioni sulle attività svolte, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati i fattori che rischiano di compromettere le finalità dell’Ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza (gli enti filantropici devono indicare l’elenco dei beneficiari delle loro erogazioni con relativi importi); la situazione economica e finanziaria, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle; contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani, prevenzione della corruzione.

L’Organo di controllo interno monitora taluni aspetti della vita sociale degli Enti di Terzo settore. Nel Bilancio sociale dovrà essere inclusa una relazione con l’esito di tale monitoraggio riguardante:

  • il fatto che l’Ente svolga in via prevalente attività di interesse generale;
  • correttezza e rispetto delle norme nelle raccolte fondi;
  • assenza dello scopo di lucro, rispettando le norme in termini di destinazione anche indiretta degli utili;
  • per le imprese sociali, l’attestazione che l’ente non è controllato da imprese private o pubbliche amministrazioni;
  • per le imprese sociali, presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;
  • per le imprese sociali, adeguatezza del trattamento dei lavoratori e rispetto del già citato parametro di 1 a 8 relativamente alle differenze retributive; corretto utilizzo dei volontari.

Le nuove norme si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del decreto.

Linee guida: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&atto.codiceRedazionale=19A05100&elenco30giorni=false

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