INNOVAZIONE | Il nuovo credito d’imposta in ricerca e sviluppo

Dopo mesi, viene pubblicato il decreto applicativo del nuovo credito d’imposta. Vediamo come cambia questa misura agevolativa.

Ne avevamo parlato nella nostra prima newsletter di febbraio quando avevamo informato i nostri lettori della scure del Governo che si era abbattuta sul bonus ricerca e sviluppo per le attività di innovazione delle nostre cooperative.

Le restrizioni erano già state anticipate nei commi dal 198 al 209 della legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 che rimandavano ad un decreto ministeriale per le indicazioni sulle disposizioni attuative.

Ora dopo 7 mesi, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21.07.2020 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 26 maggio 2020, recante “Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design.”

Quali sono le novità? Dalla lettura del decreto e dal commento de il Sole 24 Ore di sabato 25 luglio 2020 (E.Reich, F. Vernassa), evinciamo la conferma di quanto già indicato nella legge di bilancio.

1.I crediti d’imposta sono di tre tipologie:

•          investimenti in ricerca e sviluppo:

•          innovazione tecnologica, con aliquota maggiorata se riferita a innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica

•          design/ ideazione estetica per specifici settori.

2. Misura del credito d’imposta

•          Ricerca e sviluppo: 12% e nel limite massimo di 3 milioni di euro

•          Innovazione tecnologica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, con aliquota elevata a 10% se riferita a transazione ecologica e innovazione digitale 4.0

•          Designi e ideazione estetica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

3. Ambito temporale

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 per soggetti solari)

4. Definizione delle attività ammissibili

Il Dm 26 maggio 2020 individua i seguenti criteri per la corretta applicazione e definizione di:

•          ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE (articolo 2). Assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa, salvo che le informazioni non siano disponibili e accessibili per l’impresa;

•          innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE (articolo 3);

•          innovazione digitale 4.0 (articolo 5, comma 1 del DM): vi rientrano i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore;

•          transizione ecologica (articolo 5, comma 2 del DM): si considerano i lavori svolti nell’ambito dei processi relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98dell’11 marzo 2020;

•          design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica. L’articolo 4 del DM individua le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti

5. Spese ammissibili e documentazione contabile

Le spese ammissibili devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tiur.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 6 del DM). Inoltre, l’articolo 6 del DM evidenzia le regole per la determinazione delle spese del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori.

6. Relazione tecnica

Le imprese beneficiarie del credito dovranno predisporre una Relazione Tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione

7. Utilizzo del credito d’imposta

I crediti saranno utilizzati in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/97);

•          in tre rate annuali,

•          a decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in cui i posti agevolabili sono stati sostenuti (2021 per i soggetti solari),

•          subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma.

8. Trattamento di Ires e Irap

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito Ires e Irap L’agevolazione di cui maggiormente hanno usufruito le nostre cooperative sono quelle del credito d’imposta per ricerca e sviluppo dedicata alla realizzazione di progetti innovativi riconducibili, per lo più allo sviluppo sperimentale. Nei prossimi mesi, ve li racconteremo.

La foto è tratta dalla mostra A scena aperta, esposizione fotografica sul teatro sociale organizzata dal Consorzio Parsifal e dalla cooperativa Altri Colori.

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