231 | I reati in materia di sicurezza e le misure di contrasto per il Covid-19

I rischi Covid-19 connessi alla responsabilità amministrativa delle società.

Le esigenze di sicurezza delle aziende e dei lavoratori sono alla base dell’attuale lockdown da coronavirus.

Il livello di attenzione alla tutela dell’integrità fisica e morale dei lavoratori si amplia ancor di più sommandosi a tutte quelle cautele che già normalmente, nell’esercizio delle proprie attività, le società sono tenute ad adottare in ragione della particolarità del lavoro, dell’esperienza e delle tecniche utilizzate nel ciclo produttivo.

Ciò anche in relazione, non solo delle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 (TUS – Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul , ma anche del dettato dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, il quale ha inserito nel novero dei reati presupposto della cosiddetta responsabilità penale delle aziende, le fattispecie di reato di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Nel periodo che stiamo affrontando, a tali cautele deve esser data ancora maggior rilevanza e in ragione di ciò, l’art. 42, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 ha espressamente sancito che l’infezione da Coronavirus occorsa in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa rientra nella fattispecie più generale di infortunio sul lavoro, con tutte le relative conseguenza sia di tipo “amministrativo”, in relazione alla gestione Inail della relativa indennità, sia di tipo giuslavoristico e penalistico, relativamente alle conseguenti responsabilità del datore di lavoro.

La mancata adozione delle misure a tutela della salute dei dipendenti, come peraltro richiamate nel modello di organizzazione, gestione e controllo della società, esporrebbe, pertanto, quest’ultima alla specifica responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001, con tutti i conseguenti rischi di tipo sanzionatorio. Al fine dunque di evitare questo ulteriore rischio, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 7, del DPCM dell’11.3.2020 in tema di “raccomandazioni rivolte alle attività produttive e professionali”, è richiesta l’adozione di ogni misura, anche la più drastica, idonea a tutelare la salute di tutto il personale. Tali misure dovranno, altresì, essere concertate con il medico aziendale e con il RSPP e dovranno tener conto delle indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” dello scorso 14 marzo.

La foto è tratta dalla mostra A scena aperta, esposizione fotografica sul teatro sociale organizzata dal Consorzio Parsifal e dalla cooperativa Altri Colori.

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